Art. 16.
(Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini).

      1. Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di seguito denominato «Comitato», è organo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed espressione dell'interprofessione vitivinicola. Il Comitato ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e di valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DO e a IGT.
      2. Il Comitato è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali:

          a) due funzionari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

 

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          b) un funzionario del Ministero dello sviluppo economico;

          c) sei membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in rappresentanza delle regioni e delle province autonome;

          d) due membri particolarmente competenti in materia vitivinicola;

          e) un membro scelto fra tre designati dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;

          f) un membro scelto fra tre designati dall'Accademia della vite e del vino;

          g) due membri scelti fra quattro designati dall'Associazione enotecnici italiani e dall'Ordine nazionale assaggiatori vino;

          h) un membro scelto fra tre designati dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all'articolo 17, in rappresentanza dei consorzi stessi;

          i) nove membri scelti fra dodici designati dalle organizzazioni professionali degli agricoltori;

          l) tre membri scelti fra quattro designati dalle unioni nazionali riconosciute dei produttori vitivinicoli;

          m) tre membri in rappresentanza delle cantine sociali e delle cooperative agricole produttrici, scelti fra sei designati dalle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza e di tutela del movimento cooperativo;

          n) tre membri scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli e dei produttori di vini speciali;

          o) tre membri scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti e dagli esportatori vinicoli;

          p) un membro scelto fra tre designati dall'Unione nazionale consumatori.

 

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      3. Qualora il Comitato tratti questioni attinenti a una DO ovvero a una IGT, partecipa alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della regione o della provincia autonoma interessata.
      4. Il presidente ed i componenti di cui al comma 2 durano in carica cinque anni.
      5. Il Comitato:

          a) esprime il proprio parere nelle materie di cui alla presente legge, formulando e proponendo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, schemi di disciplinari di produzione dei vini a DO e a IGT, suggerendo apposite strategie di intervento;

          b) propone, anche d'ufficio, la modifica o la revoca delle DO o delle IGT riconosciute e dei loro disciplinari di produzione;

          c) collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con DO o con IGT;

          d) propone iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge;

          e) tiene rapporti con altri organismi esteri e nazionali operanti nel settore delle DO e delle IGT;

          f) interviene in Italia e all'estero a tutela delle DO e delle IGT, nei modi previsti dalle leggi e dai trattati internazionali;

          g) svolge ogni altro incarico ad esso affidato nelle materie di cui alla presente legge;

          h) svolge controlli qualitativi e di classificazione di vini a DOCG, a DOC e a IGT, avvalendosi delle commissioni di degustazione di cui al comma 4 dell'articolo 14;

          i) formula indirizzi e proposte in merito ai controlli per una corretta produzione e commercializzazione dei vini a DO e a IGT;

          l) promuove e coordina, in collaborazione con le regioni e con le province

 

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autonome, le indagini relative alla natura, alla composizione e alle rese dei vigneti nonché alla composizione analitica dei vini a DO e a IGT;

          m) formula proposte sull'applicazione delle norme in materia di analisi chimico-fisiche e di esami organolettici dei vini a DO;

          n) esprime il proprio parere sugli statuti dei consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 17.

      6. Il Comitato può costituirsi, per conto e previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto frodi sull'origine e sulla provenienza geografica dei vini di cui alla presente legge. Il Comitato può altresì intervenire nei giudizi civili, ai sensi dell'articolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile, per far valere il proprio interesse alla tutela delle DO e delle IGT.
      7. Il Comitato è legittimato ad agire in giudizio, per conto e previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a tutela dei viticoltori interessati nei confronti di soggetti privati e pubblici che, con agenti inquinanti o altri fattori ovvero attraverso l'abusivo esercizio di servitù, recano pregiudizio alle coltivazioni dei vigneti, nonché alla qualità e all'immagine dei vini a DO e a IGT.
      8. Nell'ambito del Comitato è costituito un apposito ufficio amministrativo, retto da un dirigente del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e composto da funzionari dello stesso Ministero, nominati con decreto del Ministro, che svolge le necessarie attività amministrative e tecniche e ogni altro incarico conferitogli dal citato Ministero e dal Comitato.
      9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio amministrativo del Comitato, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente

 

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della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, e successive modificazioni.
      10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i compensi del presidente e dei componenti del Comitato.
      11. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 150.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2007 e 2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.